Tribunale di Ancona sentenza n. 47/2023 – Sulla ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione e sulle prove di notifica

La vicenda:

Una società, con il patrocinio del sottoscritto procuratore, adiva il tribunale di Ancona, sezione lavoro, al fine di conseguire l’annullamento degli avvisi di addebito, per un valore complessivo di circa euro 45.000,00, emessi di l’INPS e dei quali era venuta a conoscenza solo facendo una richiesta di estratti di ruolo, non avendo mai ricevuto la notifica degli stessi. L’INPS eccepiva la tardività dell’azione proposta dalla società ricorrente ma non produceva in formato .eml o .msg le prove delle asserite notifiche, limitandosi ad allegare documenti in  pdf senza attestazione di conformità.

LA SENTENZA:

Il Tribunale di Rimini, sezione lavoro, in persona del dott. Andrea De Sabbata, con la sentenza n. 47  del 12.02.2023,  accoglieva la domanda proposta dalla società difesa dal sottoscritto procuratore, condannando l’INPS alla rifusione delle spese di lite. Il giudice, infatti, rigettava l’eccezione dell’INPS di tardività dell’azione per essere la medesima qualificabile come opposizione all’esecuzione  ex art. 615 c.p.c. e non come azione ex art. 24 comma 5 d.lgs n. 46 del 1999 e riteneva le allegazioni in pdf non idonee a provare la notifica. Seguiva la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di giudizio.

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