TRIBUNALE DI RIMINI SENTENZA N. 6/2024 pubblicata 8.01.2024 – CANCELLATO UN DEBITO TRIBUTARIO DI UN MILIONE E MEZZO DI EURO PER MANCATA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NEL TERMINE DI 220 GG.- COME PREVISTO DALL’ART 1 COMMA 540 DELLA LEGGE 228/2012

LA VICENDA:

Una società con il patrocinio dell’avv. AMATUCCI ALESSANDRA adiva il tribunale di Rimini richiedendo di annullare innumerevoli cartelle di pagamento dal valore complessivo di circa di un milione  e mezzo di euro, non avendo l’agenzia delle entrate provveduto a riscontrare nel termine di 220 gg l’ istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata ai sensi dell’art. 1 comma 537 e seguenti della legge n 228/2012. L’agenzia delle entrate si costituiva richiedendo il rigetto della domanda per asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario e non avendo a suo dire mai ricevuto l’istanza di sospensione.

LA SENTENZA:

Il Tribunale di Rimini in persona del Giudice dott.ssa Elena Amadei con una sentenza argomentata in modo eccelso, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della notifica della cartella esattoriale, dichiarava l’estinzione del debito tributario, essendo documentale che la società contribuente aveva inviato con raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell’art. 1 comma 537 e seguenti della legge n 228/2012 e non avendo l’agenzia delle entrate provveduto a riscontrare tale istanza nel termine di 220 gg.

 

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