Sentenza n. 1185/2024 pubblicata il 18.03.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Milano – Annullato atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di euro 130.000,00

LA VICENDA:

Una società con il patrocinio dell’avv. AMATUCCI ALESSANDRA adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Milano richiedendo di annullare l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate D.P.I di Milano, inerente il recupero del credito di imposta ricerca e sviluppo (R&S), utilizzato in compensazione dalla Contribuente nell’anno 2016, per euro 65.000,08; oltre sanzione art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 471/1997), nella misura minima del 100% del credito; per complessivi euro 130.000,17 oltre interessi. L’agenzia delle entrate si costituiva richiedendo il rigetto della domanda.

LA SENTENZA:

la Corte di Giustizia Tributaria di Milano accoglieva il ricorso proposto dall’avv. Amatucci Alessandra, con annullamento dell’atto di accertamento, evidenziando che i funzionari dell’AE non hanno  competenza tecnica nel valutare nel merito se l’attività di ricerca e sviluppo sia da considerarsi “innovativa” e in grado di possedere i requisiti di novità, di creatività e di rischio di insuccesso. “In altre parole, per questa Corte, la ricerca tecnica -con finalità innovativa- effettuata dalla Società, è frutto di professionisti specializzati (ricercatori, scienziati, ecc,) nel settore dell’innovazione di quella specifica materia di ricerca; mentre per i Funzionari dell’A.F. la Parte resistente non ha provato che essi posseggono le specifiche competenze tecniche per confutare i risultati tecnici prodotti dalla ricerca ottenuta dalla Società. Sul punto, l’Ufficio si oppone sostenendo che la propria competenza tecnica deriva da circolari del Ministero, (Ris. 31/E/2020), ma non prova che il Personale designato sia competente per quella specifica innovazione, al punto tale da superare la competenza tecnico-professionale degli stessi ricercatori. In altre parole, nel caso di specie, dovendo valutare un’attività tecnica innovativa, l’Ufficio deve nominare del personale tecnico specializzato per valutare la presunta innovazione; per cui appare inidoneo che la valutazione debba essere fatta dallo stesso personale che solitamente svolge il controllo fiscale delle dichiarazioni dei contribuenti”.

 

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