Querela di falso – Non è necessaria la querela di falso nel caso di riempimento contra pacta

Secondo la Cassazione, sentenza 14 dicembre 2018, n. 32388, il rimedio della querela di falso non è necessario nell’ipotesi di riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. III, 10 marzo 2006, n. 5245;

Cass. civ. sez. II, 27 agosto 2007, n. 18059;

Cass. civ. sez. III, 16 dicembre 2010, n. 25445;

Cass. civ. sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30226;

Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2014, n. 5417;

Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 899

Difformi: Non si rinvengono precedenti

L.G. e L.P.F. chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Novara B.S., nella qualità di erede di B.G.

Essi proponevano domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo, assunto dal dante causa della convenuta, con scrittura del 15.1.2002, nei confronti di L.G., di trasferire, al promissario o a persona da nominare, la proprietà di un terreno in Comune di Novara, identificato in catasto al foglio 10, mappale 89.

Gli attori chiedevano che il trasferimento fosse ordinato in favore di L.P.F., in conseguenza della nomina del medesimo da parte del promissario.

Precisavano che la scrittura prevedeva anche la diversa particella 147 del foglio 10, ma la stessa era stata già trasferita, per cui la domanda era circoscritta alla sola particella 89.

La convenuta si costituiva e chiariva che l’intera vicenda si inquadrava nel rapporto professionale che legava il padre a L.G., che era stato commercialista del primo, in considerazione del fatto che il Consorzio Alta Velocità Torino Milano nel marzo 2002 aveva preannunciato l’esproprio della particella 147; che a ciò aveva fatto seguito l’incarico, dato dal proprio genitore al professionista, di curare la pratica nel migliore dei modi, con rilascio a tal fine di una procura speciale; che il contratto fatto valere in giudizio era stato sottoscritto solo per la particella 147 e fu lasciato in bianco solo il nome dell’acquirente, che avrebbe dovuto essere riempito con il nome dell’ente espropriante; che, nonostante tale contenuto degli accordi, non solo fu inserito un diverso nominativo della parte acquirente, ma furono aggiunte la data e la ulteriore particella 89.

Proponeva, quindi, querela di falso contro il preliminare del 15.1.2002, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

In via subordinata, la convenuta chiedeva che il tribunale pronunciasse l’annullamento del contratto per errore o per dolo.

Il Tribunale, sul complesso delle domande, così decideva:

  1. a)non autorizzava la presentazione della querela;
  2. b)accoglieva la domanda ex 2932 c.c. proposta dagli attori;
  3. c)rigettava le domande della convenuta.

La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza, precisando, quanto alla mancata autorizzazione alla presentazione della querela, che, nella specie, secondo la stessa prospettazione di parte, ricorreva un’ipotesi di riempimento contra pacta, la cui dimostrazione poteva essere fornita nei modi ordinari senza necessità di ricorrere alla querela.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.S.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

In particolare, la ricorrente rimprovera alla corte d’appello di non avere considerato che la querela di falso, proposta contro la scrittura del 15.1.2002, riguardava non solo l’indicazione del nome del contraente, ma anche la data della scrittura e l’aggiunta della particella catastale 89. Si sostiene che, rispetto a tali ulteriori profili, non sussisteva patto di riempimento, per cui l’ipotesi integrava riempimento absque pactis.

Il Collegio ha osservato che la denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula il rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis, ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione, mentre tale rimedio non è necessario nell’ipotesi di riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare.

In altre parole, ciò che rileva, ai fini dell’esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l’autorizzazione.

Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo.

La corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, al cospetto di una fattispecie in cui risultava incontroversa l’esistenza di un accordo per il riempimento del documento, senza che fosse nel contempo ravvisabile l’ipotesi di una trasformazione del documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza.

Esito del ricorso:

Rigetto

Riferimenti normativi:

Art. 221 c.p.c.