Vittoria anche in secondo grado contro l’Agenzia delle Entrate: annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche un avviso di accertamento di oltre 40.000 euro emesso nei confronti di un professionista

La vicenda

Lo Studio Legale Amatucci ottiene un nuovo importante risultato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, che ha rigettato integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate confermando, nella sostanza, la decisione favorevole già ottenuta in primo grado.

La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per l’anno d’imposta 2014, con cui l’Ufficio contestava maggiori imposte IRPEF e IVA, oltre sanzioni, sulla base di presunti compensi non dichiarati, costi ritenuti indeducibili e contestazioni relative a spese professionali. L’importo originariamente richiesto dall’Agenzia delle Entrate superava i 40.000 euro.

Le difese accolte dalla Corte

Nel corso del giudizio, l’Amministrazione finanziaria aveva già dovuto ridurre significativamente la propria pretesa in autotutela, riconoscendo la fondatezza di parte delle difese svolte dallo Studio Amatucci, rideterminando in diminuzione l’importo.

La Corte tributaria di secondo grado ha però ritenuto pienamente fondate le argomentazioni difensive dell’Avv. Alessandra Amatucci, confermando il superamento della presunzione derivante dalle indagini finanziarie e riconoscendo la correttezza della documentazione prodotta dal contribuente.

I giudici hanno evidenziato come le movimentazioni bancarie contestate dall’Agenzia delle Entrate fossero adeguatamente giustificate attraverso documenti fiscali, prospetti di riconciliazione e riscontri relativi ai soggetti pagatori, escludendo quindi l’esistenza di compensi occultati.

Accolte anche le difese sulle spese professionali

Particolarmente rilevante anche il passaggio relativo alle spese per carburanti, dove la Corte ha riconosciuto l’efficacia probatoria della documentazione trasmessa all’Ufficio mediante raccomandata, ritenendo insufficiente la contestazione dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza ha inoltre confermato l’infondatezza delle riprese relative ai valori bollati e ai contributi unificati, osservando come l’Ufficio non avesse fornito una dimostrazione concreta e puntuale delle contestazioni mosse.

Accolto anche l’appello incidentale

Di particolare importanza anche l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla difesa del contribuente sul tema delle quote di ammortamento: la Corte ha infatti dichiarato la decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate su tale rilievo, annullando l’avviso di accertamento nella parte corrispondente.

La decisione finale

La decisione si è conclusa con il rigetto dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e con la conferma della sostanziale illegittimità dell’accertamento tributario, oltre alla disposizione di restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza dal contribuente.

Una pronuncia che conferma ancora una volta l’importanza di una difesa tecnica approfondita nei contenziosi tributari, soprattutto nei casi di accertamenti fondati su presunzioni bancarie e contestazioni documentali non adeguatamente provate dall’Amministrazione finanziaria.

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