Processo verbale di constatazione – Hanno efficacia probatoria le dichiarazioni di terzi riportate nel P.V.C.

In mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel processo verbale di constatazione, esso costituisce, comunque, elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata ed intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 32120/2018.

 

Orientamenti giurisprudenziali
Conformi: Cass. Civ. 5.10.2018, n. 24461;

Cass. 24.11.2017 n. 28060

Difformi: non si rinvengono precedenti

F.B. s.r.l. impugnò separatamente due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali venne elevato il volume d’affari e recuperata a tassazione l’IVA per gli anni d’imposta 2004 e 2005.

Riuniti i ricorsi, entrambe le impugnazioni vennero accolte integralmente in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria lo respinse.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha osservato che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità:

a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata ed intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.

La commissione tributaria regionale, invece, nel caso in esame ha ritenuto senz’altro che non avessero alcuna valenza probatoria – al fine di accertare l’inesistenza soggettiva delle operazioni di cessione di gasolio per motopesca in thesi effettuate nei confronti di soggetti che non avevano diritto alle agevolazioni di legge -, le c.d. “schede di sintesi” allegate al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, semplicemente perché esse non riproducevano i verbali di sommarie informazioni rilasciate da taluni informatori (titolari di imprese dedite all’attività di motopesca), i quali avevano dichiarato di non avere avuto rapporti commerciali di sorta con la F.B. s.r.l.

Alla luce del principio sopra esposto, allora, siffatta motivazione si mostra gravemente errata, dovendo al contrario il giudice di merito, attraverso l’analisi delle ridette “schede di sintesi”, vagliarne l’effettivo valore probatorio, comunque apprezzando le dichiarazioni ivi riportare quali elementi di prova, al fine di accertare se le cessioni di gasolio per motopesca fossero effettivamente avvenute con i soggetti indicati nelle fatture spiccate dalla contribuente.

Esito del ricorso:

Cassa, con rinvio, la sentenza n. 546/08/2010 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata l’8.11.2010

Riferimenti normativi:

art. 2700 c.c.