Il Decreto fiscale è legge: modifiche alla pace fiscale e nuovi esoneri dalla fatturazione elettronica

Il 13 dicembre 2018 è stato convertito in legge il D.L. 23.10.2018 n. 119, contenente “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. Sono state apportate alcune correzioni alla disciplina della “pace fiscale”, tra le quali spicca l’eliminazione dell’”integrativa speciale”, sostituita dalla sanatoria sulle irregolarità formali. Confermate le altre misure di definizione agevolata delle pendenze con l’amministrazione fiscale. Apportate inoltre alcune modifiche alla disciplina della fatturazione elettronica, ad ormai pochi giorni dal suo avvio: esonerati, oltre ai soggetti in regime forfetario, anche tutti i soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, strutture sanitarie, farmacie etc), limitatamente alle operazioni oggetto di tale comunicazione.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018, versando le sole imposte, senza sanzioni e interessi, purché non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, per regolarizzare le violazioni in materia di:

– imposte sui redditi e relative addizionali,
– contributi previdenziali e ritenute,
– imposte sostitutive,
– Irap,
– Ivie e Ivafe,
– Iva.

Apposita dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31/5/2019.

Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per il ricorso che residua dopo la data di entrata del DL 119/2018.

Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017, potranno essere estinti senza sanzioni e somme aggiuntive, in unica soluzione entro il 31.7.2019 o in un massimo di dieci rate alle scadenze 31.7 e 30.11 a partire dal 2019.

L’agente della riscossione fornirà ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

La dichiarazione di definizione dovrà essere presentata entro il 30/4/2019.

Il versamento potrà avvenire integralmente in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di 18 (erano 10 nella versione originaria) rate consecutive alle scadenze del 31 luglio e del 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Nessuna variazione rispetto al testo originario del Decreto Legge.

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010, saranno automaticamente annullati.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie tributarie contro l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione) possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

L’importo è ridotto al:

– 40% (anziché 50%, nel testo originario del DL) se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado;
– 15% (anziché 20%, nel testo originario del DL) se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in secondo grado.
– 5% nel caso di controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi precedenti.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui sopra, per la parte di atto annullata.

In caso di liti sulle sole sanzioni, la definizione avverrà con il pagamento del 40% del valore (percentuale ridotta al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia).

Apposita domanda dovrà essere presentata entro il 31.5.2019.

Il versamento, se l’importo dovuto è maggiore di 1000 euro, potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Irregolarità formali

La dichiarazione integrativa speciale è stata interamente cancellata e al suo posta è possibile la sanatoria delle “Irregolarità formali” (nuovo art. 9 DL 119/2018).

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di fatturazione elettronica

Resta ferma l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica dal 1.1.2019.

Viene introdotto un nuovo esonero (nuovo articolo 10-bis DL 119/2018) per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), tra i quali:

– medici chirurghi e odontoiatri;
– farmacie pubbliche e private;
– parafarmacie;
– ASL, aziende ospedaliere, strutture sanitarie;
– psicologi;
– infermieri;
– veterinari.

Tali soggetti restano in ogni caso:

– tenuti a emettere fattura elettronica per le prestazioni diverse da quelle che sono oggetto di comunicazione al STS (ad esempio consulenze);
– tenuti alla ricezione e conservazione delle fatture elettroniche ricevute (operazioni passive).

Sono inoltre esonerate le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in regime L. 398/1911, qualora i proventi commerciali non superino la soglia di euro 65.000.

Fino al 30.6.2019 (per i soggetti trimestrali) e fino al 30.9.2019 (per i soggetti mensili) le sanzioni:

– non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine per la liquidazione Iva di periodo;
– si applicano con riduzione dell’80% (quindi sanzione del 20%) se la fattura elettronica è emessa entro il termine per la liquidazione Iva del periodo successivo.

È possibile emettere le fatture entro 10 giorni dalla data dell’operazione alla quale si riferiscono; le fatture dovranno essere poi annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro emissione

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Confermato anche l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (obbligo che affiancherà quello, già previsto, della fattura elettronica). La trasmissione telematica sarà obbligatoria:

– dal 1.7.2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
– dal 1.1.2020 per gli altri.

Verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini

Processo tributario telematico

Confermato l’avvio del processo tributario telematico obbligatorio (oggi è facoltativo).

Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1.7.2019.