Tribunale di Teramo – Sulla prova della legittimazione ad agire in caso di cessioni in Blocco e sull’interpello al debitore consumatore sull’intenzione ad avvalersi o meno della nullità di protezione (art. 6 dir. 93/13/CEE – CASS. SS. UU. 9479/2023)

LA VICENDA:

Un debitore consumatore proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa in suo danno eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del credito della Purple, quale asserito cessionario del credito, non avendo prodotto l’originale del contratto di cessione del credito, unica prova idonea, secondo i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, ad attestare la specifica inclusione del credito.

Il Giudice dell’Esecuzione dott. Flavio Conciatori concedeva termine di 30 gg. per la produzione del contratto di cessione di credito che, tuttavia non veniva prodotto, limitandosi la Purple ad allegare attestazioni notarili sulla asserita inclusione del credito del debitore nel contratto di cessione.

Il GE dott. Flavio Conciatori, con una innovativa decisione, dapprima, non ritenendo esaustiva la documentazione prodotta dalla Purple, concedeva al creditore procedente ulteriore termine di 30 gg per integrare, chiedendo al delegato alle aste di soprassedere nella fissazione delle date e, poi,  FACENDO APPLICAZIONE DEL RECENTISSIMO PRINCIPIO DI DIRITTO SANCITO DALLA  SENTENZA EMESSA A SEZIONI UNITE DALLA CASSAZIONE, LA N. 9479/2023, HA CONCESSO AL DEBITORE CONSUMATORE TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PER FAR VALERE VIZI DEL TITOLO.

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