Responsabilità medica: la prova del nesso causale deve essere fornita dal paziente

Secondo la Cassazione, ordinanza n. 29853 del 20 novembre 2018, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392

Cass. civ. sez. III, 14 novembre 2017, n. 26824;

Cass. civ. sez. III, 14 novembre 2017, n. 26825

Difformi: Non si rinvengono precedenti
  1. D.’O. ha agito in giudizio nei confronti del C.C.M. I.R.C.C.S. per ottenere il risarcimento dei danni(paraplegia, cistorettoparaplegia, insufficienza renale terminale) a suo dire causati da trattamenti sanitari inadeguati che gli erano stati praticati presso la suddetta struttura sanitaria, in occasione di un intervento chirurgico di aneurismectomia dell’aorta toraco-addominale.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha, invece, accolta, condannando l’istituto convenuto al pagamento dell’importo di € 884.604,96, oltre accessori, in favore dell’attore.

Ricorre il C.C.M. I.R.C.C.S.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

E’ stato, in particolare, affermato che sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l’oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa.

L’art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento

Ed invero è principio consolidato quello in base al quale nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non“, la causa del danno; se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

Al contrario, il percorso argomentativo della corte di appello risulta fondato sulla premessa per cui, in materia di prestazioni sanitarie, sarebbe «a carico della struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l’esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile».

Sulla base di tale erronea premessa, la conclusione è nel senso che, nella specie, la struttura sanitaria non avrebbe assolto «l’onere di dimostrare né l’esatta esecuzione della prestazione (tale per cui nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa esserle mosso), né l’assenza di incidenza causale dell’inadempimento della prestazione sanitaria, siccome contestato, sulla produzione dei danni».

In tal modo risultano, però, in sostanza, sovrapposti i profili della colpa e del nesso causale: viene, cioè, addossata di fatto alla struttura sanitaria la responsabilità dell’evento dannoso, senza accertare, in concreto, se l’attore abbia adempiuto all’onere di dimostrare che effettivamente sussisteva un nesso di causa tra la condotta colposa dei sanitari ed il predetto evento.

Esito del ricorso:

Cassa, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4768/2016, pubblicata in data 29 dicembre 2016

Riferimenti normativi:

Art. 1218 c.c.

Art. 2697 c.c.

Cassazione civile sez. III, ordinanza 20 novembre 2018, n. 29853

 

La parte si costituisce senza produrre la procura al difensore? Il processo è nullo

Secondo la Cassazione, ordinanza 5 novembre 2018, n. 28106, se la procura al difensore non è stata depositata al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si ha una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, deve essere chiuso in rito.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. III, 21 maggio 2010, n. 12528

Cass. civ. sez. III, 5 maggio 2011, n. 9921

Difformi: Non si rinvengono precedenti

U.I. SpA proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società il pagamento di € 42.895,47 euro in favore di L. M., per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell’importo dovuto.

L.M., tra l’altro, eccepiva l’inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti.

Il Tribunale rigettava l’eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società a pagare € 7.900,00 compensando le spese del giudizio.

L.M. impugnava la sentenza di fronte alla Corte d’appello di Milano, che ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza L.M. ricorre per cassazione.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, osserva che, secondo l’orientamento giurisprudenziale, è valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all’atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorità rispetto a tale momento, così come prescrive l’art. 125, comma 2 c.p.c.

Nel caso in esame U.I. SpA non aveva prodotto, nel momento dell’iscrizione a ruolo della causa di opposizione, alcuna procura alle liti, neppure in copia; l’originale della procura, rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, ma priva di data è stato depositato, a seguito dell’eccezione di controparte, alla prima udienza.

Al riguardo il giudice di merito osserva che sarebbe irrilevante la carenza di data e che non risultando provata la posteriorità della procura rispetto all’iscrizione a ruolo, si avrebbe avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio.

La conclusione del giudice di merito non è corretta.

Ed invero, è stato affermato che la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, deve ritenersi valida se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.

Nel caso di specie, ove il documento non è stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si è, quindi, avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, doveva essere chiuso in rito.

Esito del ricorso:

Cassa la sentenza 9 aprile 2013, n. 1526 della Corte d’appello di Milano

Riferimenti normativi:

Art. 125 c.p.c.

Cassazione civile sez. II, ordinanza 5 novembre 2018, n. 28106