Reati tributari – Frode fiscale: i beni oggetto di pegno irregolare non sono sequestrabili

Con la sentenza 40318/2018, i giudici di legittimità hanno precisato che non sono suscettibili di sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente le somme di denaro e le altre merci, depositate su conto corrente bancario e concesse in pegno irregolare di cui all’art. 1851 c.c. a favore dell’ente creditizio. Diversamente, nessuna condizione ostativa all’applicazione della predetta misura cautelare reale ricorre nel caso di beni dell’indagato costituiti in pegno regolare. Ne consegue in tale ultima ipotesi che il terzo creditore titolare del diritto di garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente in quanto non proprietario dei beni oggetto di pegno.

Il caso

Con ordinanza il Tribunale del riesame di V. ha rigettato l’istanza di revoca proposta dalla Banca I avverso il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di V. nei confronti dell’indagato FP, relativamente al reato di cui agli artt. 2 D.lgs. 74/200081 e 100 c.p. In particolare, sono stati vincolate somme di denaro e altri beni fungibili risultanti dal conto corrente bancario acceso dall’indagato presso la Banca I. Avverso la predetta ordinanza, la Banca I ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, l’istituto di credito ha dedotto la violazione di legge di cui agli artt. 321, 2 comma, c.p.p. e 322 ter c.p. in relazione all’art. 1851 c.c. in materia di pegno irregolare. A riguardo, la ricorrente ha lamentato che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente considerato come regolare il pegno a favore della Banca anziché come pegno irregolare. In sostanza, il Giudicante non avrebbe valorizzato la clausola contrattuale che consentiva in caso di inadempimento del debitore all’istituto di credito di procedere all’appropriazione delle attività finanziarie, oggetto della garanzia. Per il Tribunale, peraltro, la previsione di una clausola rotativa nel contratto, volta a consentire al debitore indagato la sostituzione in tutto o in parte dei beni fungibili depositati sul conto corrente nei limiti del valore originario senza la costituzione di un nuovo rapporto, non avrebbe escluso la qualificazione delle somme e dei titoli in garanzia come pegno regolare. Con il secondo motivo, la Banca ha dedotto la violazione di legge di cui all’art. 321 c.p.p., 240 e 322 ter c.p. per la conferma del sequestro nei suoi confronti sebbene terza estranea al reato.

Sul rapporto tra sequestro preventivo e pegno

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso perché esperito per motivi non ammessi e comunque infondati nonché per la proposizione delle medesime censure già sollevate in sede di riesame.

In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione, sono ricompresi tanto gli errores in iudicando o in procedendo quanto quelle anomalie della motivazione tali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento mancante o apparente perché privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza con conseguente inidoneità a rendere comprensibile l’itinerario logico giuridico seguito dal giudice (ex multis Cass. pen. Sez. V, 13-10-2009, n. 43068). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza dei vizi suesposti. Invero, il provvediemnto impugnato sarebbe stato sorretto da motivazione adeguata, non contradditoria e non manifestamente illogica. Per il Tribunale del riesame, la previsione di un meccanismo di compensazione sarebbe stata incompatibile con la natura giuridica irregolare del pegno. Quest’ultimo, infatti, attribuisce al creditore il diritto di soddisfarsi direttamente sulle somme di denaro o sui titoli depositati al di fuori del concorso con gli atri creditori. Per i giudici, quindi, il richiamo alla compensazione avrebbe escluso la qualificazione dell’operazione economica come pegno irregolare. Allo stesso modo, l’inserimento di una clausola di rotatività nel contratto non era incompatibile con tale soluzione.

In relazione al primo motivo di doglianza, quindi, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso per cassazione della Banca I poiché inerente non ad aspetti di violazione di legge bensì a profili motivazionali. Nella fattispecie in esame, invero, il Tribunale del riesame ha considerato il pegno costituito a favore della Banca I come regolare all’esito della valutazione di fatto delle clausole contrattuali con motivazione logica ed adeguata, non sindacabile in sede di legittimità. Ciò nondimeno, i giudici di legittimità hanno considerato condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui i beni oggetto di pegno irregolare in materia di anticipazione bancaria non sarebbero sequestrabili. La fattispecie è disciplinata dall’art. 1851 c.c. In dettaglio, il pegno irregolare ha ad oggetto depositi in denaro, libretti di risparmio al portatore, merci o titoli non individuati in relazione ai quali sia stata accordata all’istituto dal cliente la facoltà di disporne. Ne deriva che non sono assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente le somme di denaro e gli altri beni fungibili concessi in pegno irregolare a garanzia di un’obbligazione dell’indagato poiché il creditore pignoratizio ne acquista immediatamente la proprietà, diversamente dal pegno regolare. Per il Supremo Collegio, tuttavia, la distinzione tra le due forme di garanzia reale va effettuata attraverso il rinvio a criteri sostanziali. Pertanto, il criterio discretivo tra pegno regolare e irregolare non può essere individuato nel nomen iuris contrattualmente attribuito al rapporto o al deposito delle somme su un conto corrente bancario intestato al debitore. Per contro, è decisiva la circostanza per cui in caso di inadempimento il creditore garantito può soddisfarsi immediatamente e direttamente sui beni concessi in pegno ex art. 1851 c.c. senza la necessità di attivare forme di vendita pubblica di cui agli artt. 2796 e 2797 c.c., proprie delle garanzie reali tipiche. In caso di mancato rimborso dell’anticipazione bancaria, l’istituto è comunque tenuto a restituire al cliente la somma o la parte di merci eccedente l’ammontare dei crediti garantiti. Nel pegno regolare, viceversa, le merci o i titoli concessi in pegno sono individuabili in quanto risultanti da un documento rilasciato dalla banca che non può disporne (Cass. pen. Sez. III, 16-09-2015, n. 19500Cass. pen. Sez. III, 12-05-2015, n. 40784).

In relazione al secondo motivo di doglianza, i giudici di legittimità hanno rilevato che il terzo creditore titolare di un diritto di garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare. La ragione giustificativa va individuata nel fatto che la posizione del creditore assistito da garanzia reale non è assimilabile a quella del titolare esclusivo dei beni sottoposti a sequestro preventivo con esclusione dell’immediata restituzione dei beni. Le pretese creditorie sono, invece, destinate a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca (Cass. pen. Sez. V, 27-10-2016, n. 1390Cass. pen. Sez. III, 10-06-2015, n. 42464).

Esito:

rigetto

Riferimenti normativi:

art. 2 d.lgs. 74/2000,

art. 321 c.p.p.,

art. 240 c.p.,

art. 322 ter c.p.,

art. 1851 c.c.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 11 settembre 2018, n. 40318