Accertamento induttivo: anche il solo numero di lavaggi delle federe di un albergo lo legittima

L’accertamento induttivo di cui all’art. 39 comma 1 d.p.r. 600/1973 può fondarsi anche su un solo elemento (il lavaggio delle federe), purchè grave e preciso, dovendosi il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 27612/2018 della Cassazione civile.

 

Orientamenti giurisprudenziali
Conformi Cass. Civ., Sez. V, 6.8.2009, n. 18021;

Cass. Civ., Sez. Trib., 17.6.2016, n. 12562;

Cass. Civ., Sez. Trib., 23.5.2018, n. 12694

Difformi Non si rinvengono precedenti

L’Agenzia delle entrate emetteva, con l’utilizzo del metodo induttivo, avvisi di accertamento, con riferimento all’anno 2003, ai fini irap, iva ed irpef nei confronti della società Albergo R. di B.L. s.a.s. e dei soci, in relazione all’attività di bar, ristorazione ed alberghiera, gestita all’interno dello stesso immobile in tre distinti comparti.

Proponevano ricorso la società ed i soci dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che, dopo la loro riunione, li rigettava.

L’appello dei contribuenti veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la società ed i soci.

La Suprema Corte, pur cassando la sentenza impugnata in relazione ad altri motivi di ricorso, ha rigettato l’ottavo motivo di ricorso.

In particolare, con detto motivo i ricorrenti si dolevano dell’insussistenza degli elementi indiziari richiesti per legge, non sussistendo i presupposti per applicare l’accertamento induttivo di cui al comma 1 dell’art. 39 d.p.r. 600/1973; sostenevano che il lavaggio delle federe, da solo, non può integrare gli indizi gravi, precisi e concordanti ed è smentito da varie circostanze di segno contrario (utilizzo delle camere matrimoniali da parte di singole persone, lavaggio dei cuscini di cortesia, lavaggi dovuti per esigenze del custode

La Suprema Corte, nel rigettare il motivo di impugnazione, ha osservato che l’accertamento induttivo di cui all’art. 39 comma 1 d.p.r. 600/1973 può fondarsi anche su un solo elemento (il lavaggio delle federe), purché grave e preciso, dovendosi il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.

Le circostanze di segno contrario, addotte dai ricorrenti, non possono poi consentire un ulteriore accertamenti di fatto, già compiutamente espletato da parte del giudice di merito.

Esito del ricorso

Cassa la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento, n. 32/1/2010, depositata il 7.6., con rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Trento

Riferimenti normativi

D.P.R. 29.9.1973, n. 600, art. 39, comma 1