Doppia vittoria per lo Studio Legale in controversie gemelle sulla mediazione obbligatoria.
Opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Roma revoca due provvedimenti monitori in casi di affitto di ramo d’azienda.
Con due decisioni parallele depositate il 12 novembre 2025, la Quinta Sezione Civile del Tribunale di Roma ha accolto integralmente le opposizioni promosse da due società assistite dallo Studio Legale, revocando altrettanti decreti ingiuntivi richiesti in materia di affitto di ramo d’azienda.
Le due cause, identiche per struttura e questioni giuridiche, hanno offerto al Giudice l’occasione di ribadire principi consolidati in tema di mediazione obbligatoria e di valutazione delle eccezioni sollevate in sede di opposizione.
Il punto chiave: la mediazione obbligatoria non attivata dalla parte istante nel monitorio
Elemento decisivo in entrambi i giudizi è risultato l’inadempimento dell’onere di attivare la mediazione obbligatoria da parte della società che aveva ottenuto i decreti ingiuntivi.
Il Tribunale aveva concesso alla stessa un termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione, in applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010. Tale adempimento, tuttavia, non è mai stato eseguito, e la generica richiesta di “remissione in termini” avanzata successivamente è stata ritenuta priva di motivazione idonea.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 19596/2020, il Giudice ha ribadito che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’iniziativa di avvio della mediazione grava sulla parte che ha agito in sede monitoria. La sua inerzia comporta automaticamente l’improcedibilità della domanda monitoria e, come conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo.
Esito delle decisioni
In entrambe le pronunce il Tribunale ha sostanzialmente replicato lo stesso impianto decisorio, arrivando a riconoscere l’improcedibilità delle domande avanzate in sede monitoria e, di conseguenza, revocando i decreti ingiuntivi che avevano originariamente dato avvio alle controversie
Rilievo delle sentenze
Oltre al risultato ottenuto nei due giudizi, le decisioni assumono particolare interesse per il modo chiaro e lineare con cui il Tribunale applica i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di mediazione obbligatoria. Entrambe le sentenze mostrano come, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’omessa attivazione del procedimento di mediazione da parte del creditore costituisca un vizio insanabile, capace di neutralizzare l’intera pretesa monitoria. È un passaggio significativo, che sottolinea ancora una volta quanto la gestione accurata degli adempimenti procedurali sia decisiva almeno quanto la solidità delle ragioni sostanziali.
Per lo Studio Legale, si tratta di due risultati particolarmente rilevanti, perché ottenuti in un ambito in cui la precisione processuale è spesso determinante e in cui le inadempienze formali possono incidere profondamente sull’esito della lite. Le pronunce ribadiscono l’importanza di una difesa attenta, capace di intercettare le criticità del procedimento fin dalle prime fasi e di valorizzarle efficacemente davanti al giudice.
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