Corte di Cassazione – Sulla inammissibilità per tardività del ricorso per Cassazione

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi dell’art. 18.

E’ quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione – prima sezione Civile  – con l’ordinanza n. del 9.09.2022, in accoglimento della eccezione preliminare proposta dallo scrivente avvocato, dichiarando l’inammissibilità per  tardività del ricorso in Cassazione proposto.

 

La Vicenda

La vicenda trae spunto da un ricorso in Cassazione proposto avverso la sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa del fallimento.

La corte di Cassazione ne dichiara l’inammissibilità per tardività della sua notificazione, poiché, sebbene il ricorrente avesse dedotto che la sentenza d’appello impugnata gli era stata “notificata il 12/10/2016”, dalla certificazione di cancelleria prodotta dal controricorrente, con l’avv. Amatucci Alessandra, risulta che essa gli è stata comunicata (all’indirizzo PEC del suo difensore) lo stesso giorno della sua pubblicazione (10/10/2016), mentre il ricorso per cassazione è stato pacificamente notificato in data 11/11/2016, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, comma 14, l.fall. (che scadeva mercoledì 09/11/2016);

 

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