Sentenza n. 181/2025 del 28/04/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini – Annullata cartella di pagamento per notifica nulla.
LA VICENDA:
La contribuente con il patrocinio dell’Avv. Alessandra Amatucci adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, impugnando la cartella di pagamento n. 13720220005710630, relativa alla riscossione dell’IVA per l’anno 2017.
La ricorrente eccepiva la nullità della notifica della cartella, avvenuta il 22 settembre 2023 presso un indirizzo non più attuale, poiché la propria residenza era già stata nello stesso Comune, come risultava dal certificato storico di residenza prodotto. La contribuente sosteneva di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria soltanto a seguito del sollecito di pagamento ricevuto in forma cartacea il 12 settembre 2024, e sollevava inoltre l’eccezione di decadenza ex art. 25 del DPR n. 602/1973.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva richiedendo il rigetto della domanda.
LA SENTENZA:
Con sentenza n. 181/2025, depositata il 28 aprile 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini accoglieva il ricorso proposto dall’Avv. Amatucci Alessandra, dichiarando la nullità della notifica effettuata in data 22 settembre 2023 e, conseguentemente, l’illegittimità del sollecito del 12 settembre 2024.
Il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui anche atti atipici (quali i solleciti) possono essere impugnati ove rendano per la prima volta nota al contribuente una pretesa tributaria non precedentemente conosciuta a causa di una notifica nulla o inesistente.
Nel merito, la Corte ha accertato l’effettivo trasferimento della residenza della contribuente e la conseguente irregolarità della notifica, su cui vi era sostanziale ammissione anche da parte dell’Amministrazione resistente. Nulla ha potuto invece statuire in relazione alla successiva notifica del 26 novembre 2024, trattandosi di circostanza estranea al perimetro del giudizio.
Alla luce di quanto accertato, la Corte accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.