TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO SENTENZA N. 244 DEL 14.05.2025 – Accolta la richiesta di Risarcimento danni da lesioni personali: efficacia vincolante del giudicato penale e criteri di liquidazione del danno non patrimoniale
Con sentenza n. 244/2025 del 13 maggio 2025, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell’azione proposta dall’Avv. Amatucci nell’interesse di un proprio assistito, ha affrontato un’importante questione in materia di risarcimento danni da lesioni personali, fornendo rilevanti principi in tema di rapporto tra giudicato penale e giudizio civile nonché sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
La vicenda trae origine da una richiesta risarcitoria promossa dalla vittima di lesioni personali nei confronti dell’autore del reato, già condannato in sede penale, per il tramite dello scrivente avvocato. Il Tribunale di Ascoli Piceno richiamando l’art. 651 c.p.p., ha ribadito che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha applicato i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano, in linea con quanto stabilito dalla Cassazione n. 27901/2023. Sulla base della CTU medico-legale, che ha accertato un’invalidità permanente del 14% oltre a periodi di invalidità temporanea di diversa entità, il giudice ha liquidato il danno non patrimoniale in € 38.504,25, comprensivo del danno biologico e della componente di sofferenza soggettiva, escludendo ulteriori personalizzazioni in assenza di specifiche prove di conseguenze anomale.
La sentenza ha inoltre riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche documentate, per complessivi € 1.896,90. Il Tribunale ha precisato che dall’importo complessivo del risarcimento deve essere detratta la provvisionale già corrisposta in sede penale, con la liquidazione degli interessi dalla data del fatto al saldo.
La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità che, come ricordato dalla Cassazione n. 19506/2024, riconosce alle Tabelle milanesi il ruolo di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo circostanze concrete che ne giustifichino l’abbandono.