Richiesti oltre un milione di euro: vittoria dello Studio Legale Amatucci Alessandra davanti al Tribunale di Rimini

Il Tribunale di Rimini con la sentenza n.579/2026  accoglie l’opposizione seguendo i principi della Corte di Cassazione: chi pretende il pagamento deve dimostrare di essere titolare dello specifico credito.

Un’importante vittoria per lo Studio Legale Amatucci Alessandra, che ha ottenuto davanti al Tribunale di Rimini l’accoglimento dell’opposizione contro una richiesta di pagamento di 1.006.440,94 euro.

Con la sentenza del 21 ottobre 2026, il Tribunale ha dichiarato nullo e/o inefficace il precetto notificato all’assistito e ha escluso il diritto di Fedaia SPV S.r.l. di procedere all’esecuzione forzata sulla base di quell’atto.

La vicenda riguardava due mutui bancari per i quali l’assistito aveva prestato garanzia personale. La società che chiedeva il pagamento sosteneva di aver acquistato i relativi crediti. La difesa ha contestato la prova di questo acquisto: occorreva dimostrare che proprio quei crediti fossero effettivamente compresi nella cessione.

I principi della Suprema Corte al centro della decisione

Nell’accogliere l’opposizione, il giudice ha seguito i principi della Corte di Cassazione, richiamando in particolare le sentenze n. 16802 del 28 maggio 2026 e n. 17327 del 1° giugno 2026, invocate dalla difesa.

Il principio è chiaro anche per chi non si occupa di diritto: chi afferma di aver acquistato un credito e ne pretende il pagamento deve dimostrare che quello specifico credito gli sia stato effettivamente trasferito.

Non basta, quindi, documentare una generica operazione di cessione di crediti bancari. Serve una prova che colleghi con certezza il credito richiesto all’operazione di acquisto.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova automaticamente la titolarità del credito

Seguendo l’insegnamento della Suprema Corte, il Tribunale ha distinto due aspetti: dare notizia della cessione e dimostrare di essere il nuovo creditore.

L’avviso in Gazzetta Ufficiale svolge una funzione di comunicazione, ma, quando la cessione è specificamente contestata, non costituisce da solo prova sufficiente dell’acquisto del credito. Nel caso esaminato, le indicazioni pubblicate erano troppo generiche per ricondurre con certezza i due mutui ai crediti ceduti.

L’attestazione notarile non sostituisce la documentazione mancante

Richiamando i principi della Cassazione, il giudice ha ritenuto insufficiente anche l’elenco notarile prodotto dalla società, composto da codici numerici e sigle interne senza una legenda esplicativa.

La sentenza richiama inoltre la pronuncia n. 10392 del 20 aprile 2026 sul problema dell’identificazione dei rapporti attraverso codici interni non comprensibili al debitore.

Decisiva è risultata la mancata produzione dell’Allegato G al contratto di cessione, destinato a individuare analiticamente i crediti trasferiti. Nel caso concreto, l’elenco notarile e gli altri documenti non sono stati ritenuti sufficienti a colmare questa lacuna.

Una difesa fondata sulla verifica dei documenti

L’opposizione è stata quindi accolta per la mancata prova della titolarità dei crediti. La società è stata inoltre condannata a rimborsare le spese di causa, liquidate in 18.900 euro per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.

Il risultato ottenuto dallo Studio Legale Amatucci Alessandra evidenzia il valore di una difesa attenta alla documentazione e ai principi affermati dalla Suprema Corte.

Per chi riceve una richiesta di pagamento o un atto di precetto relativo a crediti bancari ceduti, verificare tempestivamente chi domanda il pagamento e su quali prove fonda la propria pretesa è un passaggio essenziale per tutelare i propri diritti.

 

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